FederazionePuglieseDonatoriSangue

STATUTO e REGOLAMENTI
della FPDS

Statuto  (download in .pdf)

Regolamento (download in .pdf)

Regolamento di Sezione (download in .pdf)


STATUTO

  TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

 Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "Federazione Pugliese Donatori Sangue" (FPDS).

Essa è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro; le prestazioni dei Soci sono gratuite; la sua struttura è democratica.

Il suo simbolo è un arcobaleno che parte da una goccia di sangue e racchiude le iniziali "FPDS".

La sede sociale è stabilita nel capoluogo di Regione.

 Art. 2 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione si propone di promuovere e diffondere nella Regione Puglia - attraverso l'attività di volontariato prestata dai suoi dirigenti e da quelli delle Sezioni - la pratica della Donazione anonima, volontaria, gratuita e periodica del sangue e dei suoi componenti, quale atto di umana solidarietà.

 Art. 3 - Mezzi finanziari

L'Associazione provvede alle sue finalità istituzionali con i finanziamenti previsti dalle vigenti leggi e con contributi di enti e di privati.

Tutti i mezzi che comunque arrivino all'Associazione non possono essere erogati se non per il perseguimento dei fini sociali.

 TITOLO II: SOCI

 Art. 4 - Categorie dei Soci

Gli associati si dividono in tre categorie:

-Soci Donatori;

-Soci Onorari;

-Soci Sostenitori.

Sono SOCI DONATORI coloro che donano almeno una volta l'anno secondo i princìpi del  presente Statuto.

Sono SOCI ONORARI

a)      coloro che sono stati Soci Donatori e che, per cause indipendenti dalla loro volontà, sono impossibilitati a donare il sangue, ma continuano a partecipare all'attività dell'Associazione;

b)      coloro che, dichiarati non idonei a donare il sangue da un Servizio Trasfusionale, prestano la loro opera gratuitamente per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

Sono SOCI SOSTENITORI coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione, versando una quota annuale determinata nella misura minima dal Consiglio Direttivo; essi non possono accedere a cariche sociali e non hanno voto deliberativo nell'Assemblea.

 Art. 5 - Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci Donatori è deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione in base ai requisiti richiesti negli articoli precedenti. La consegna della relativa tessera conferma l'avvenuta accettazione.

La nomina dei Soci Onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.

La qualifica di Socio Sostenitore si acquisisce, a domanda, con il versamento della quota fissata e con l'accettazione delle norme del presente Statuto.

 Art. 6 - Diritti ed obblighi dei Soci

Tutti i Soci compongono l'Assemblea dell'Associazione; i Soci Donatori e Onorari hanno voto deliberativo, e possono essere eletti a tutte le cariche associative.

I Soci Donatori si impegnano a donare per l'Associazione almeno una volta l'anno.

I Soci Donatori non donano il loro sangue per ricevere vantaggi di alcun genere. In particolare, essi non possono ricevere danaro o altre ricompense dai beneficiati o dai loro familiari, nè possono vantare privilegi di sorta.

 Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- per dimissioni volontarie presentate per iscritto;

- per decadenza, derivata dalla perdita dei requisiti previsti per ogni categoria di Soci;

      - per indegnità, conseguente alla violazione dei princìpi e delle norme del presente Statuto, su delibera  del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza;

- per morte.

 TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 Art. 8 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1) Il Presidente

2) L'Assemblea

3) Il Consiglio Direttivo

4) La Giunta Esecutiva

5) Il Collegio dei Revisori dei Conti

6) Il Collegio dei Probiviri.

 Art. 9 - Gratuità ed elettività delle cariche

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

 Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli:

a) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;

b) convoca e presiede l'Assemblea, la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Direttivo;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) sottoscrive tutti gli atti dell'Associazione.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne assume la carica il Vice Presidente "anziano", con le stesse attribuzioni.

  Art. 11 - L'Assemblea

L'Assemblea dell'Associazione è costituita:

- dai delegati eletti dalle Sezioni, in ragione di uno ogni cinquanta, o frazione di cinquanta, donazioni effettuate nell'anno solare precedente;

- dai Presidenti delle Sezioni medesime, i quali ne fanno parte "di diritto".

L'Assemblea:

a) approva annualmente la relazione morale e finanziaria del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;

b) indica ed aggiorna annualmente le linee programmatiche dell'attività istituzionale dell'Associazione;

c) elegge, ogni tre anni, tra i suoi componenti: il Presidente, i due Vice Presidenti ed il Tesoriere, costituenti la Giunta Esecutiva dell'Associazione;

d) approva il Regolamento di attuazione del presente Statuto e ne delibera le modifiche;

e) delibera su proposte avanzate dal Consiglio Direttivo della Associazione o da propri Componenti.

L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria una volta l'anno; può riunirsi in sessione straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure almeno un terzo dei suoi Componenti o almeno un terzo delle Sezioni ne faccia richiesta motivata.

L'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Normalmente, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice; delibera invece le modifiche dello Statuto con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto e lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole dei due terzi più uno degli aventi diritto al voto.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto quando riguardano persone o quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei votanti; negli altri casi avvengono per alzata di mano.

 Art.12 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dai Componenti la Giunta Esecutiva (membri elettivi);

- dai Presidenti delle Sezioni (membri di diritto). Esso dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, in conformità con gli indirizzi indicati dall'Assemblea.

 Art. 13 - La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è costituita da:

- il Presidente dell'Associazione;

- i due Vice Presidenti;

- il Tesoriere.

Su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva nomina il Segretario, che potrà essere anche  persona  non componente il Consiglio Direttivo, purchè Socio Donatore o Onorario.

 Art. 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e predispone i Bilanci annuali da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea.

 Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea, fra i suoi componenti, in numero di cinque.

Essi restano in carica tre anni.

I Revisori eleggono al loro interno un Presidente che presiede le riunioni del Collegio e provvede a quanto necessario per il funzionamento dello stesso.

Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandato il controllo della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.

I Revisori possono, in merito, presentare al Consiglio Direttivo della Federazione osservazioni scritte non vincolanti.

In sede di discussione ed approvazione dei Bilanci Preventivo e Consuntivo, i Revisori riferiscono le loro conclusioni all'Assemblea.

 Art. 16 - Il Collegio dei Probiviri

I Probiviri vengono eletti dall'Assemblea, fra i suoi componenti, in numero di cinque.

Essi restano in carica tre anni.

I Probiviri eleggono al loro interno un Presidente che convoca e presiede le riunioni del Collegio.

Al Collegio dei Probiviri è demandato l'esame delle controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e le Sezioni, o fra l'Associazione e singoli Soci.

Sul parere relativo, vincolante, delibera il Consiglio Direttivo.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE E BILANCI

 Art. 17 - Formazione e approvazione dei Bilanci

Le disponibilità economiche dell'Associazione devono essere amministrate con il criterio di una sana gestione intesa ad evitare passivi di bilancio.

Le scritture contabili devono essere tenute secondo le vigenti norme in materia, essere sempre aggiornate e fare riferimento a giustificativi che le documentino.

Il Bilancio Consuntivo deve presentare sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita della gestione, compresi i beni, i contributi e i lasciti ricevuti; il Bilancio di Previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del Bilancio Consuntivo, e contenere le prevedibili imputazioni di entrata e di uscita.

I Bilanci vengono discussi dall'Assemblea ordinaria, ed approvati a maggioranza semplice dei presenti; la loro mancata approvazione comporta la decadenza del Consiglio Direttivo, e nuove elezioni entro trenta giorni.

 TITOLO V: LE SEZIONI

 Art. 18 - Le Sezioni

L'Associazione "Federazione Pugliese Donatori Sangue" si articola in Sezioni, aventi sede in Comuni, Frazioni, Quartieri, Aziende, Istituti di Istruzione e simili.

Ogni Sezione ha un proprio Regolamento e propri Organismi Direttivi, di cui l'Associazione verifica:

a) la rispondenza dei fini che la Sezione si propone ai principi istituzionali dell'Associazione;

b) la democraticità interna della Sezione stessa.

 Art. 19 - Operatività delle Sezioni

Le Sezioni, per il conseguimento delle finalità  istituzionali dell'Associazione, operano nell'ambito delle direttive programmatiche deliberate annualmente dall'Assemblea dell'Associazione stessa.

Esse possono liberamente disporre, per la realizzazione dei propri programmi, delle quote annuali dei loro Soci Sostenitori, delle somme assegnate loro dall'Associazione e dei contributi, di enti e di privati, ad esse erogate per spese gestionali.

 Art. 20 - Funzionalità delle Sezioni

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, sentito il Collegio dei Probiviri, adotta i necessari provvedimenti nei confronti delle Sezioni che dimostrino reiteratamente inefficienza ed inadempienza nella gestione della vita associativa.

 TITOLO VI: NORME FINALI

 Art. 21 - Divieti generali

E' fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, il simbolo, il materiale di propaganda, i servizi e l'organizzazione dell'Associazione "Federazione Pugliese Donatori Sangue" per scopi diversi da quelli istituzionali o al di fuori della struttura associativa.

I Soci, a qualunque categoria appartengano, non possono avvalersi della loro posizione in seno all'Associazione per fini diversi da quelli istituzionali.

 Art. 22 - Durata e scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento, deliberato dall'Assemblea straordinaria, questa dovrà designare uno o più liquidatori.

Il patrimonio che si renderà disponibile sarà destinato, soddisfatte tutte le obbligazioni dell'Associazione, ad  Associazione di Volontariato con analoghe finalità.

Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

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FederazionePuglieseDonatoriSangue

REGOLAMENTO

 DISPOSIZIONI GENERALI

 Art. 1 - Costituzione

 L'Associazione "Federazione Pugliese Donatori Sangue" (FPDS):

     è finalizzata precipuamente alla soluzione del problema della carenza di sangue ed emoderivati trasfondibili in Puglia;

     nella sua organizzazione è informata a spirito di democraticità formale e sostanziale;

     opera sul territorio della Regione Puglia e svolge la propria attività nell'ambito delle norme vigenti in materia trasfusionale e di volontariato;

     è articolata in Sezioni aventi sede in Comuni, Frazioni, Parrocchie, Aziende, Istituti di Istruzione, ecc.

Essa è federata alla FIDAS Nazionale ed aderisce alla FIDAS-Puglia.

 Art. 2 - Finalità dell'Associazione

 L'Associazione ha il compito di:

     promuovere la Donazione del sangue e dei suoi componenti, quale atto libero, volontario, anonimo, periodico e senza fini di lucro;

     tutelare la salute e la dignità del Donatore e porre in atto iniziative per salvaguardare l'immagine dell'Associazione stessa;

     favorire la costituzione di nuove Sezioni di Donatori;

     collaborare con i Servizi di Immunoematologia e Trasfusionali per la programmazione e l'attuazione delle loro finalità istituzionali;

     curare i rapporti con gli Organi di governo locale per la migliore attuazione della normativa vigente in materia di medicina trasfusionale e di volontariato, nonché per l'elaborazione di eventuali nuove norme in tali ambiti.

 Art. 3 - Mezzi finanziari

 I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

a)   dal contributo regionale annuale, erogato dalla Regione Puglia in base alle leggi vigenti;

b)   da contributi, sussidi, donazioni e lasciti di Enti e di privati.

Il contributo di cui al punto a) è distribuito fra le Sezioni in misura pari al 30% dell'importo ricevuto, in quote proporzionali al numero delle donazioni effettuate dai Soci di ciascuna di esse nell'anno solare di riferimento.

L'Associazione - garante della economicità della gestione finanziaria dell'attività istituzionale delle Sezioni - provvede all'acquisizione, alla manutenzione ed all'aggiornamento degli strumenti necessari per l'attività promozionale comune.

Per iniziative di particolare rilevanza promozionale, deliberate dalle singole Sezioni nell'ambito dei programmi annuali, e per la fase di avvio delle Sezioni di nuova costituzione, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può erogare contributi straordinari.

La disponibilità di Cassa deve essere depositata in conti bancari o postali intestati all'Associazione, salvo le normali piccole somme per le spese correnti.   

Art. 4 - Gratuità ed elettività delle cariche

 Tutte le cariche associative sono elettive e non sono remunerate.

Le spese di viaggio affrontate per assolvere ad incarichi associativi vengono rimborsate secondo modalita stabilite, annualmente, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

 DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 Art. 5 - L'Assemblea

 L'Assemblea Generale dell'Associazione è costituita da tutti i Soci ed è convocata, su deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci, ogni qualvolta lo ritengano necessario.

L'Assemblea Ordinaria, invece, è costituita dai Presidenti delle Sezioni ("Componenti di diritto") e dai Delegati delle Sezioni ("Componenti elettivi"); il mandato di questi ultima la medesima durata degli altri Organi associativi.

I Delegati vengono eletti da ciascuna Sezione - fra i Soci Donatori ed Onorari - nel corso delle rispettive Assemblee annuali, in ragione di 1 ogni 50 donazioni effettuate nell'anno solare precedente; le frazioni superiori a 25 danno diritto ad eleggere un ulteriore Delegato.

Per donazioni effettuate nell'anno solare precedente si intendono quelle risultanti dagli elenchi consegnati all'Associazione entro il 25 gennaio di ogni anno per l'ottenimento del contributo regionale.

Gli elenchi aggiornati dei Delegati devono pervenire all'Associazione entro il 25 febbraio di ogni anno.

 Art. 6 - Il Presidente

 Il Presidente, oltre a quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto, provvede ai seguenti adempimenti:

a)   convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, fissa i relativi ordini del giorno e ne dà comunicazione alle Sezioni almeno dieci giorni prima della riunione;

b)   presenta all'Assemblea dell'Associazione la Relazione Morale ed i Bilanci Consuntivo e di Previsione annuali, preventivamente esaminati dal Consiglio Direttivo;

c)   adotta, in caso di necessità ed urgenza, deliberazioni che pone all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Direttivo, per la ratifica;

d)   iscrive nell'ordine del giorno del Consiglio Direttivo le questioni proposte dai Consiglieri nella forma scritta e motivate;

e)   convoca entro breve tempo, e comunque entro trenta giorni, il Consiglio Direttivo su richiesta, scritta e motivata, di almeno un terzo dei Consiglieri;

f)    convoca entro breve tempo, e comunque entro trenta giorni, l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione:

      - ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

      - su richiesta, scritta e motivata, di almeno un terzo dei presidenti delle Sezioni facenti parte dell'Associazione al momento della richiesta o di almeno un terzo dei Delegati all'Assemblea per l'anno in corso;

g)   convoca, su deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci delle Sezioni i cui Dirigenti abbiano attuato comportamenti attivi o omissivi tali, da creare pregiudizio all'attività istituzionale ed amministrativa, nonché all'immagine, dell'Associazione;

h)   partecipa, direttamente o tramite un proprio delegato, in rappresentanza dell'Associazione a Convegni, Congressi, Commissioni, Comitati, ecc.

Il Presidente eletto assume la carica al momento della sua proclamazione da parte della Commissione elettorale; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume tutti i compiti e le responsabilità il Vice Presidente con maggiore anzianità associativa.

In caso di dimissioni, ne assume la carica, fino al completamento del triennio, il Vice Presidente con maggiore anzianità associativa, a cui subentra il primo dei non eletti alla carica di Vice Presidente; in mancanza, assume la carica di Vice Presidente il Consigliere con maggiore anzianità associativa. 

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

 Convocazione e validità delle sedute

Il Consiglio Direttivo, convocato secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento, si riunisce, di norma, una volta al mese.

Nella sua prima riunione, su proposta del presidente, nomina il Segretario, che potrà essere anche persona non componente il Consiglio Direttivo, purché Socio Donatore o Onorario.

I punti previsti all'ordine del giorno e non discussi vengono aggiornati alla riunione successiva.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto - in prima convocazione - e di almeno un terzo - in seconda convocazione.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

 Poteri del Consiglio Direttivo

 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, in conformità con gli indirizzi indicati dall'Assemblea.

In particolare, provvede:

a)   alla programmazione generale delle attività dell'Associazione;

b)      all'incentivazione ed al coordinamento delle attività promozionali delle Sezioni;

c)      all'attribuzione della quota dei contributi regionali spettante a ciascuna delle Sezioni;

d)      all'attuazione del "controllo sociale" dell'attività di politica sanitaria, a livello regionale e nazionale, in tema di donazione e trasfusione di sangue, ed alla scelta dei mezzi più idonei per realizzarlo;

e)      all'incentivazione alla nascita ed all'accesso nell'Associazione, secondo i suoi principi statutari, di nuove Sezioni;

f)    all'esame delle controversie insorte tra l'Associazione e le Sezioni o singoli Soci, demandando la questione, ove le circostanze lo richiedano, al giudizio vincolante del Collegio dei Probiviri;

g)   all'esame ed all'adozione di ogni provvedimento nei confronti di qualsiasi Componente di Organismi associativi che si renda responsabile di atti, comportamenti od omissioni che pregiudichino l'immagine o il buon funzionamento dell'Associazione o il perseguimento delle finalità istituzionali;

h)   alla riunione degli Organismi assembleari delle Sezioni i cui Presidenti abbiano attuato comportamenti attivi o omissivi tali, da pregiudicare l'attività istituzionale o amministrativa o l'immagine dell'Associazione;

i)    all'adozione di ogni provvedimento nei confronti di Componenti di Organismi associativi che si assentino ingiustificatamente a più di tre riunioni consecutive ed eventualmente anche nei confronti delle Sezioni di appartenenza.

      Nel caso delle sanzioni più gravi, il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta, sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri;

l)    alla designazione di membri dell'Assemblea associativa - oltre il Presidente - delegati a partecipare a Convegni e Congressi, e alla relativa determinazione di spesa;

m)  alla determinazione annuale delle modalità di rimborso delle spese di viaggio inerenti all'attività associativa;

n)   all'esame dei Bilanci e della Relazione Morale, prima della loro presentazione all'Assemblea ordinaria.

 Art. 8 - La Giunta Esecutiva

 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell'Associazione, dai due Vice Presidenti e dal Tesoriere.

Essa ha il compito di:

a)   curare la sollecita attuazione degli atti deliberati dal Consiglio Direttivo;

b)   deliberare su contratti e spese di ammontare non superiore a £ 2.000.000. Tali deliberazioni vanno ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;

c)   nominare - in caso di inosservanza, da parte delle Sezioni, dei termini indicati nell'art. 18 del presente Regolamento - il Commissario ad acta, nella persona di uno dei due Vice Presidenti, che deve provvedere agli adempimenti di cui ai punti a) e b) dello stesso articolo;

d)   curare tutte le attività inerenti alla pubblicazione del periodico "La Vita".

All'atto del suo insediamento, inoltre, la Giunta definisce le Sezioni secondo due aree geografiche, per ciascuna delle quali uno dei due Vice Presidenti costituirà punto di riferimento per le Sezioni stesse e di raccordo costante fra queste e l'Associazione.

Delle riunioni della giunta va redatto apposito verbale.

 Art. 9 - Il Tesoriere

 Il Tesoriere:

a)   cura la contabilità dell'Associazione e la tenuta dei relativi registri;

b)   effettua gli incassi ed i pagamenti, su ordinativi emessi dal Presidente;

c)   collabora con il Presidente per la predisposizione dei Bilanci annuali.

Il Tesoriere può svolgere anche funzioni di Segretario dell'Associazione.

 Art. 10 - Il Segretario

 Il Segretario:

a)   redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne cura la conservazione negli appositi registri;

b)   collabora con il Presidente nella stesura e nella efficace attuazione di tutti gli atti ed i provvedimenti relativi alla programmazione ed alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

c)   cura la conservazione dei verbali della Giunta e degli altri Organismi associativi;

d)   è responsabile della tenuta e della gestione degli archivi dell'Associazione.

 Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti; questi ultimi possono assistere alle riunioni del Collegio.

Nella prima riunione del Collegio, convocata dal Presidente dell'Associazione entro 10 giorni dalle votazioni, i tre Componenti effettivi eleggono, al loro interno, il Presidente.

Il Collegio dei Revisori:

a)   controlla la correttezza formale e sostanziale della contabilità dell'Associazione;

b)   può richiedere alle Sezioni chiarimenti di natura contabile-amministrativa che devono essere forniti per iscritto;

c)   esprime parere consultivo sui Bilanci annuali dell'Associazione. Tale parere, verbalizzato e firmato dai Componenti effettivi, viene allegato ai Bilanci all'atto della presentazione in Assemblea.

Il Presidente del Collegio dei revisori ne convoca e presiede le riunioni e redige i documenti che da esse scaturiscono.

I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica associativa e di Sezione.

 Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri

 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti; questi ultimi possono assistere alle riunioni del Collegio.

Nella prima riunione del Collegio, convocata dal Presidente dell'Associazione entro 10 giorni dalle votazioni, i tre Componenti effettivi eleggono, al loro interno, il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, su deliberazione del Consiglio Direttivo e con facoltà di sentire le parti:

a)   risolve, con arbitrati, i conflitti insorti fra Organi dell'Associazione e quelli delle Sezioni o singoli Soci;

b)   commina sanzioni disciplinari - in forma di censura, sospensione, decadenza o espulsione - nei confronti dei responsabili di comportamenti non conformi alla lettera ed allo spirito dello Statuto dell'Associazione;

c)   esprime parere - non vincolante - su questioni poste dal Consiglio Direttivo, di cui all'art. 7, lettera i del presente Regolamento.

Le decisioni - scritte e motivate - adottate dal Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili e vengono recepite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri ne convoca e presiede le riunioni e trasmette le decisioni assunte al Consiglio Direttivo, per la loro esecuzione.

I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica associativa e di Sezione.

 Art. 13 - Convocazioni ed elezioni degli Organismi associativi

 La convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo viene effettuata dal Presidente dell'Associazione, mediante lettera inviata - almeno 10 giorni prima della data stabilita per la riunione - ai Presidenti delle singole Sezioni.

Sarà compito di questi ultimi comunicare, in tempo utile, l'avvenuta convocazione a tutti gli interessati.

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere prevista entro un'ora dalla prima.

Tutte le riunioni degli Organismi associativi si tengono, di norma, presso la Sede sociale della FPDS, salvo decisioni diverse del Consiglio Direttivo.

I verbali relativi alle riunioni dei singoli Organismi vengono raccolti in appositi registri a cura del Segretario.

Ciascun Componente dell'Assemblea Ordinaria può candidarsi o presentare candidature per la carica di Presidente, Vice Presidente o Tesoriere, ovvero per le altre cariche associative.

Le votazioni si svolgono in base alle liste che si formano per le singole cariche.

Qualora, nel corso delle elezioni degli Organismi associativi, due o più candidati siano suffragati da un ugual numero di voti, risulta eletto il Socio con la maggiore anzianità associativa; in caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità anagrafica.

 Art. 14 - Deleghe

 I Componenti di diritto del Consiglio Direttivo, in caso di impedimento, possono farsi rappresentare da un proprio delegato scelto tra i Soci della Sezione di appartenenza.

I Componenti elettivi dell'Assemblea Ordinaria, in caso di impedimento, possono farsi rappresentare da un altro Componente elettivo della stessa Sezione.

In nessun caso si può essere destinatari di più di una delega che, comunque, dovrà essere formulata per iscritto.

 Art. 15 - Formazione ed approvazione dei Bilanci

 I Bilanci - consuntivo e di previsione - dell'Associazione sono redatti per anno solare e sono informati a criteri di trasparenza e completezza.

Essi sono costituiti:

a)   per quanto attiene alle entrate, da tutte le somme ed i beni pervenuti e che si prevede che perverranno all'Associazione stessa ed alle singole Sezioni;

b)   per quanto attiene alle uscite, da tutte le spese sostenute e da sostenere dall'Associazione e dalle Sezioni nel corso dell'Esercizio.

Tutte le entrate e le uscite del Bilancio consuntivo devono essere adeguatamente documentate.

I Bilanci, preventivamente esaminati dal Consiglio Direttivo, sono approvati dall'Assemblea Ordinaria a maggioranza semplice dei presenti.

La loro mancata approvazione comporta la decadenza del Consiglio Direttivo e nuove elezioni, indette entro trenta giorni dal Presidente uscente.

 DELLE SEZIONI

 Art. 16 - Ammissione delle Sezioni

 L'Associazione o il Gruppo di Donatori di sangue che intenda entrare a far parte dell'Associazione "Federazione Pugliese Donatori Sangue" quale sua Sezione, deve allegare all'istanza di ammissione il proprio statuto ed il verbale di nomina delle cariche interne.

Condizioni essenziali per l'ammissione nella FPDS sono norme regolamentari che prevedano inequivocabilmente:

a)   una categoria di Soci Donatori, che donino volontariamente, anonimamente, gratuitamente e periodicamente;

b)   la sovranità dell'Assemblea della Sezione;

c)   la elettività e la gratuità di tutte le cariche e gli Organismi interni;

d)   la democraticità delle norme che disciplinano la vita e la funzionalità della Sezione.

Verificati tali requisiti, il Consiglio Direttivo dell'Associazione approva l'ammissione della nuova Sezione.

 Art. 17 - Autonomia organizzativa e gestionale

 Le Sezioni operano nell'ambito delle direttive programmatiche deliberate annualmente dall'Associazione.

Esse godono di piena autonomia organizzativa e gestionale delle risorse finanziarie comunque loro pervenute; devono, in ogni caso, provvedere alla tenuta aggiornata del libro-cassa ed alla conservazione di tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.

I Presidenti delle Sezioni sono delegati a dare quietanza delle somme incassate e ad effettuare pagamenti inerenti all'attività delle Sezioni stesse.

Per tutte le operazioni, le Sezioni sono obbligate all'uso del codice fiscale dell'Associazione. In particolare, per avanzare eventuali richieste di fondi ad Enti o a privati, i Presidenti delle Sezioni devono utilizzare carta intestata e codice fiscale dell'Associazione, specificando altresì la Sezione di appartenenza.

La disponibilità di cassa deve essere depositata in conti bancari o postali intestati alla Sezione, salvo le normali piccole somme per le spese correnti.

 Art. 18 - Adempimenti nei confronti dell'Associazione

 Le Sezioni sono impegnate ad utilizzare esclusivamente il simbolo ed il nome dell'Associazione, nonché la sigla FIDAS.

Sono altresì tenute a far pervenire, annualmente, all'Associazione:

a)   entro il 25 gennaio, i Bilanci annuali, redatti con voci di spesa secondo schemi predisposti dall'Associazione, e copia conforme dei relativi documenti giustificativi;

b)   entro il 25 gennaio, gli elenchi nominativi delle donazioni effettuate nell'anno solare precedente.

      Tali elenchi devono essere redatti in duplice copia da ciascun Servizio Trasfusionale su propria carta intestata, devono contenere il numero complessivo delle donazioni, essere firmati in ciascuna pagina dal Primario ed essere corredati da una dichiarazione di questi relativa alla forma anonima delle donazioni stesse;

c)   entro il 25 gennaio, una relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno precedente;

d)   entro il 25 febbraio, gli elenchi dei Delegati all'Assemblea di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Tutti i casi di inosservanza degli adempimenti di cui sopra saranno denunciati al Consiglio Direttivo che assumerà gli opportuni provvedimenti.

 Art. 19 - Carenze del Regolamento

 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto; in mancanza, alle norme del Codice Civile.

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FederazionePuglieseDonatoriSangue

REGOLAMENTO TIPO  DI SEZIONE

TITOLO I - Disposizioni generali

 Art. 1 - Costituzione

 La Sezione di __________________ è articolazione dell'Associazione "Federazione Pugliese Donatori Sangue" - FIDAS, di cui costituisce parte integrante. La sua sigla è: FPDS-FIDAS - Sezione  ________________.

E' sottoposta a tutte le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione dell'Associazione, nonché alle direttive programmatiche deliberate dagli organi direttivi dell'Associazione in conformità dei principi statutari.

Ha sede nel Comune di __________________ , dove svolge prevalentemente la sua attività istituzionale.

 Art. 2 - Finalità

 La Sezione attua gli stessi scopi associativi previsti dall'art. 2 dello Statuto e del Regolamento FPDS: a) pratica e promozione della donazione anonima, volontaria, gratuita e periodica del sangue e dei suoi componenti quale atto di umana solidarietà, e b) tutela della salute e della dignità del donatore.

La Sezione stabilisce rapporti continuativi di collaborazione con i Centri Trasfusionali locali per stimolarli alla migliore efficienza. 

In particolare si impegna a sottoporre agli Organi Direttivi dell'Associazione le questioni che dovessero insorgere con gli stessi, in relazione alla corretta utilizzazione del sangue nel quadro della vigente normativa, che prevede in materia un ruolo attivo dei rappresentanti dei donatori.

 Art. 3 - Solidarietà

 La Sezione si propone di far fronte, in caso di comprovata necessità, alle esigenze di reperimento del sangue che dovessero verificarsi per i Soci e i loro familiari, nello spirito di una doverosa solidarietà associativa.

Scopo della Sezione è quello di sensibilizzare, anche in tal modo, alla donazione del sangue un numero sempre maggiore di persone.

 Art. 4 - Mezzi finanziari

 La Sezione provvede alle sue necessità finanziarie utilizzando la quota del contributo annuale erogato in base alle leggi vigenti all'Associazione e ripartito da quest'ultima alle Sezioni ai sensi dell'art. 3 del Regolamento FPDS di attuazione dello Statuto.

Può richiedere contributi ad Enti e privati e alla stessa Associazione.

Amministra ed utilizza, inoltre, sussidi e donazioni di Enti e privati.

 TITOLO II - Organi della Sezione

 Art. 5 - Organi della Sezione

 Sono Organi della Sezione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo

 Art. 6 - L'Assemblea

 L'Assemblea della Sezione è costituita da tutti i Soci Donatori ed Onorari della Sezione.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, una volta all'anno, solitamente entro il 25 gennaio.

L'Assemblea Straordinaria è, invece, convocata:

·   ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

·   su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci della Sezione, se questi sono non più di mille, o di almeno un quinto dei Soci, se questi superano il numero di mille.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente riunita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di un'ora dalla precedente, è valida con la presenza di qualsiasi numero di Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti.

  Art. 7 - Il Presidente

 Al termine delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, i Consiglieri eletti si riuniscono ed eleggono al loro interno il Presidente a maggioranza semplice degli aventi diritto.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di sua assenza o impedimento, tutti i compiti e le responsabilità sono assunti dal Vice Presidente, anch'egli eletto in seno al Consiglio Direttivo nella prima seduta.

In caso di dimissioni, assume la carica, fino al completamento del triennio, il Vice Presidente, al quale subentra il primo dei non eletti, e assume la carica di Vice Presidente il Consigliere con maggiore anzianità associativa.

La scelta del sistema di votazione (a scrutinio segreto o palese) è lasciata alla libera scelta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Sezione provvede ai seguenti adempimenti:

·   convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, fissa i relativi ordini del giorno e ne dà comunicazione ai Soci a mezzo ________________ ;

·   presenta all'Assemblea Ordinaria della Sezione per l'approvazione la Relazione Morale, il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo già esaminati dal Consiglio Direttivo;

·   presenta all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, per l'approvazione, le eventuali modifiche al Regolamento, dopo che le stesse siano state discusse in seno al Consiglio Direttivo;

·   convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno e ne dà comunicazione ai Consiglieri almeno 3 giorni prima della seduta;

·   adotta, in caso di necessità e urgenza, deliberazioni che pone all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Direttivo per la ratifica;

·   iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo le questioni proposte dai Consiglieri in forma scritta e motivata;

·   convoca, non oltre i trenta giorni, il Consiglio Direttivo, qualora vi sia richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei Consiglieri;

·   convoca, non oltre i trenta giorni, l'Assemblea Straordinaria della Sezione ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci della Sezione, se questi sono non più di mille, o di un quinto dei Soci, se questi superano il numero di mille;

·   relaziona all'Organo Direttivo della Sezione sulle iniziative assunte in seno al Consiglio Direttivo dell'Associazione FPDS;

·   attua tutti gli atti e provvedimenti relativi alla programmazione e alla gestione ordinaria e straordinaria della Sezione;

·   rappresenta la Sezione sia in seno all'Associazione FPDS che all'esterno.

 Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

 Il Consiglio Direttivo è costituito da n°______ Consiglieri ed è eletto dall'Assemblea.

Si insedia secondo le modalità previste dall'articolo 7 del presente Regolamento e si riunisce, di norma, una volta al mese.

Nella sua prima riunione, elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente e, su proposta del Presidente, nomina il Tesoriere ed il Segretario; quest'ultimo può essere anche persona non componente il Consiglio Direttivo, purché Socio Donatore o Onorario.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e di almeno un terzo, in seconda convocazione.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità istituzionali della Sezione.

In particolare provvede:

·   all'esame della Relazione Morale e dei Bilanci prima della loro presentazione all'Assemblea Ordinaria;

·   alla programmazione delle attività della Sezione;

·   all'esame di atti, comportamenti od omissioni, da parte di qualunque Socio, che pregiudichino l'immagine o il buon funzionamento della Sezione o il perseguimento delle finalità statutarie associative, ed all'eventuale invio dei relativi atti al Consiglio Direttivo della FPDS;

·   alla designazione di soci delegati a partecipare a Congressi e Convegni e al relativo impegno di spesa;

·   alla determinazione annuale delle modalità di rimborso spese di viaggio inerenti all'attività sezionale.

I Componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Decadono dalla carica qualora si assentino, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo che provvede alla surrogazione con il primo dei non eletti.

Potranno intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consultivo, Soci Donatori o Soci Onorari che abbiano manifestato particolare interesse all'attività sezionale e contribuito in modo rilevante ad essa.

 Art. 9 - Il Tesoriere

 Il Tesoriere:

·   cura la contabilità della Sezione e la tenuta dei relativi registri;

·   effettua gli incassi e i pagamenti, su ordini emessi dal Presidente;

·   collabora con il Presidente nella predisposizione dei Bilanci annuali.

Il Tesoriere può svolgere anche funzioni di Segretario della Sezione ed è nominato in seno al Consiglio Direttivo.

 Art. 10 - Il Segretario

 Il Segretario, nominato con le modalità di cui all'articolo 8:

·   redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne cura la conservazione negli appositi registri;

·   collabora con il Presidente nella stesura e nella attuazione di tutti gli atti e i provvedimenti relativi alla programmazione e alla gestione ordinaria e straordinaria della Sezione;

·   è responsabile della tenuta e della gestione degli archivi della Sezione.

 Art. 11 - Contabilità e Bilanci

 La contabilità della Sezione deve essere tenuta in maniera corretta, sia per forma che per sostanza, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Associazione FPDS e sulla base delle indicazioni che dovessero essere fornite dagli Organismi Direttivi della stessa.

I Bilanci, consuntivo e preventivo, preventivamente esaminati e discussi dal Consiglio Direttivo, devono essere approvati dall'Assemblea prima di essere inviati alla FPDS per il previsto esame da parte del Collegio dei Sindaci Revisori.

 Art. 12 - Violazioni dello Statuto dell'Associazione

 Le violazioni statutarie da parte di Soci della Sezione saranno esaminate preventivamente dal Consiglio Direttivo della Sezione, il quale dovrà confermarle o dichiararle insussistenti.

Nel caso in cui la violazioni statutaria si riveli fondata, il Consiglio Direttivo dovrà prontamente trasmettere il caso al Consiglio Direttivo dell'Associazione FPDS per gli adempimenti di competenza.

 Art. 13 - Convocazione

 La convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo deve indicare la data, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, che deve essere prevista almeno un'ora dopo la prima.

La convocazione dovrà essere comunicata a mezzo ___________________ .

 Art. 14 - Luogo delle riunioni

 Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono di norma presso la sede sociale.

Le riunioni dell'Assemblea si tengono nel luogo indicato nella convocazione di cui al precedente articolo 13.

 Art. 15 - Elezioni

 Ciascun componente dell'Assemblea (Socio Donatore o Socio Onorario)  ha voto deliberativo e può candidarsi o presentare candidature per le cariche sezionali.

Possono candidarsi o essere candidati per accedere alle cariche sezionali i Soci Donatori Attivi, cioè i donatori che hanno effettuato almeno una donazione negli ultimi due anni, e i Soci Onorari così come definiti dall'articolo 4 dello Statuto FPDS.

 Art. 16 - Deleghe

 In occasione di votazioni all'interno dell'Assemblea Ordinaria e dell'Assemblea Straordinaria i Soci possono farsi rappresentare da un altro componente dell'Assemblea.

Ogni Socio può essere destinatario di non più di una delega.

La delega dovrà, in ogni caso, essere conferita per iscritto.

 Art. 17 - Formazione ed approvazione dei Bilanci

 I Bilanci, consuntivo e di previsione, della Sezione sono redatti per anno solare e sono informati a criteri di trasparenza e completezza.

Le entrate sono costituite da tutte le somme e da tutti i beni pervenuti e che si prevede perverranno alla Sezione.

Le uscite sono costituite da tutte le spese sostenute e da sostenere nel corso dell'Esercizio.

Tutte le entrate e le uscite del Bilancio Consuntivo devono essere adeguatamente documentate e la documentazione relativa deve essere conservata agli atti della Sezione.

I Bilanci, preventivamente esaminati dal Consiglio Direttivo, sono approvati dall'Assemblea Ordinaria a maggioranza assoluta dei presenti.

La loro mancata approvazione comporta la decadenza del Consiglio Direttivo e l'indizione di nuove elezioni entro trenta giorni da parte del Presidente uscente.

 Art. 18 - Amministrazione e Bilanci

 La Sezione gestisce le disponibilità economiche con criteri di sana gestione, evitando rigorosamente la formazione di passivi di Bilancio.

Le scritture contabili devono essere tenute secondo le indicazioni dell'Associazione e, in particolare, il libro cassa deve essere tenuto sempre aggiornato.

Il Presidente è tenuto a dare quietanza delle somme incassate e ad ordinare i pagamenti inerenti alla attività della Sezione.

Per tutte le operazioni la Sezione è tenuta all'uso del codice fiscale dell'Associazione FPDS, con la specificazione del nome della Sezione.

La disponibilità di cassa deve essere depositata in conti bancari o postali, intestati alla Sezione, salvo le piccole somme per le spese correnti il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio Direttivo.

 Art. 19 - Adempimenti nei confronti dell'Associazione

 La Sezione è tenuta rigorosamente al rispetto degli adempimenti nei confronti dell'Associazione, così come indicati all'articolo 18 del Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Associazione.

 TITOLO III - Norme finali

 Art. 20 - Modifiche del Regolamento

 Le modifiche al presente Regolamento, purchè non in contrasto con le norme statutarie dell'Associazione, possono essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo o un quinto dei Soci aventi diritto (a seconda che questi siano fino a mille o superino tale numero) e sono approvate dall'Assemblea, ordinaria o straordinaria, a maggioranza assoluta dei presenti.

 Art. 21 - Divieto generale

 Salvo i casi di dimissioni volontarie della totalità dei Soci, la Sezione in quanto tale non può distaccarsi dalla Associazione FPDS di cui è parte costitutiva.

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