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FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI
DONATORI DI SANGUE

REGIONE PUGLIA
 

Cos’è la FIDAS Puglia

              La FIDAS Puglia è la Federazione delle cinque Associazioni pugliesi di donatori di sangue aderenti alla FIDAS Nazionale: la Federazione Pugliese Donatori Sangue, che ha sede a Bari, la FIDAS Leccese, che ha sede a Galatone (Lecce), l’Associazione Messapica, che ha sede a Casarano (Lecce), la DOSNI, che ha sede a Taranto e la Fidas Dauna che ha sede in provincia di Foggia. Si è costituita nel 1991, ma le Associazioni che ne fanno parte operano da molto più tempo, qualcuna da oltre trent’anni.

            L’attività delle Associazioni federate si svolge essenzialmente in due direzioni: da una parte, la sensibilizzazione dei cittadini alla donazione del sangue, l’informazione e l’aggiornamento dei soci, la costituzione di nuovi gruppi di donatori; dall’altra, la programmazione e l’organizzazione di donazioni collettive di sangue presso i Centri Trasfusionali pubblici o in raccolte esterne da questi realizzate su autoemoteche, insieme alla chiamata individuale dei soci in risposta alle esigenze trasfusionali degli ospedali pugliesi.

            La FIDAS Puglia, a sua volta, è strumento di coordinamento tra le Federate, ma svolge anche un’autonoma attività di propaganda, sensibilizzazione ed informazione attraverso conferenze, corsi di formazione per i volontari, materiale a stampa e filmati divulgativi.

            Insieme ad AVIS e FRATRES regionali aderisce al CIVIS Puglia, il Comitato Interassociativo del Volontariato del Sangue, che si propone di parlare con voce univoca - in rappresentanza di circa 111.000 donatori - alle Istituzioni e realizzare nel minor tempo possibile, grazie al miglior coordinamento reciproco fra le tre sigle associative, l’auspicato raggiungimento dell’autosufficienza ematica sul territorio pugliese. 

La FIDAS in Puglia 

Donazioni nel 2011

Associazioni
Federate

Sangue Intero

Plasma

Piastrine e Multi-
component

Totale

 FPDS

 13.709

 1.759

 1.207

 16.675

 FIDAS
LECCESE

       

ASSOCIAZIONE
MESSAPICA

       

 FIDAS
TARANTO

       

 FIDAS
DAUNA

       

 Totale

       
 
 

Gli Organismi Direttivi della FIDAS Puglia

per il triennio 2012 -2014

  CONSIGLIO DIRETTIVO

 Presidente          Gatto Italo                         Fidas Leccese

Vicepresidente     Buzzerio Marco                 Fidas Fpds

Tesoriere             Mariano Antonio                Fidas Leccese

Consiglieri          Crusi Massimo                   Fidas Messapica

                           De Razza Gregorio             Fidas Leccese

                          De Santis Anna                   Fidas Leccese  

                           Locane Antonella                Fidas Fpds   

                          Mattiuzzo Gianmichele        Dosni Taranto

                          Orlandi Rosita                    Fidas Fpds

                          Tenace Michele                  Fidas Dauna

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente          Sergi Cosima                    Fidas Leccese

Componenti       Stea Maria                        Fidas Fpds

                         Ucini Teodora                   Fidas Taranto 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Componenti      Gatto Emanuele                 Fidas Leccese

                        Vito Mancini                      Fidas Fpds

                        Pirè Valeria                        Fidas Fpds


F I D A S - P u g l i a

STATUTO 

Art. 1

In ottemperanza all'art. 4 dello Statuto della "Federazione Italiana delle Associazioni Donatori di Sangue", nello spirito degli articoli 1 e 45 della Legge n.833 del 23/12/78 e della Legge Regionale n. 14 del 18/12/91, ai sensi della Legge n. 266 dell'11/8/1991 "Legge Quadro sul Volontariato", è costituita la FIDAS-Puglia.

 Art. 2

Gli scopi della FIDAS-Puglia sono:

a) Incrementare lo sviluppo delle Associazioni autonome di donatori di sangue al fine essenziale  di promuovere una maggiore coscienza trasfusionale;

b) Rappresentare le Aderenti e coordinarne l'attività per la migliore realizzazione delle finalità comuni;

c) Tutelare gli interessi di Associazioni o Gruppi autonomi di donatori di sangue non affiliati ad altre Organizzazioni a carattere nazionale, al fine di favorire una comune rappresentatività;

d) Concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia trasfusionale e mediante l'attività di volontariato prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dagli iscritti alle Aderenti.

La FIDAS-Puglia ha struttura democratica.

 Art. 3

Aderiscono alla FIDAS-Puglia le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue autonome già federate FIDAS.

Le Aderenti mantengono i propri statuti e regolamenti.

Possono aderire con parere consultivo le Associazioni autonome di donatori di sangue non federate FIDAS che abbiano gli stessi obiettivi della FIDAS.

 Art. 4

La FIDAS-Puglia non ha fini di lucro; le cariche federative e le prestazioni delle Aderenti e dei loro Soci non comportano compensi.

 Art. 5

Sono Organi della FIDAS-Puglia:

a) l'Assemblea delle Federate;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche federative sono elettive.

 Art. 6

La sede legale della FIDAS-Puglia si identifica con quella dove ha eletto domicilio il Presidente, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo.

 Art. 7

L'Assemblea è costituita dai delegati delle singole Federate in ragione di uno ogni trecento donazioni o frazioni di trecento, effettuate nell'anno solare precedente a quello in cui ha luogo l'Assemblea stessa, fino ad un numero massimo di 15 delegati per Federata.

Ogni delegato potrà avere - oltre la propria - una sola delega di rappresentanza.

Possono far parte dell'Assemblea, con parere consultivo, due rappresentanti per ogni Associazione aderente non federata alla FIDAS nazionale.

 Art. 8

L'Assemblea ha il compito di:

a) approvare lo Statuto, il Regolamento e le relative modifiche;

b) eleggere il Consiglio Direttivo, il collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;

c) discutere ed approvare la Relazione Morale;

d) discutere ed approvare il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo;

e) determinare la quota federativa annuale;

f) tracciare le linee programmatiche della successiva attività.

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno in seduta ordinaria.

Essa può riunirsi anche in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei delegati.

L'Assemblea straordinaria tratta solo gli argomenti per i quali è stata convocata.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo. Delibera normalmente a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dagli articoli 18 e 19 dello Statuto.

 Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da membri di diritto - i Presidenti delle Federate o loro delegati - e da membri elettivi, da cinque a undici; esso dura in carica tre anni.

Il numero dei Consiglieri elettivi è stabilito dall'Assemblea in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

I Consiglieri elettivi sono rieleggibili.

 Art. 10

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno:

- il Presidente;

- il Vice-Presidente;

- il Tesoriere.

Inoltre, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo; in questo caso, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi della FIDAS-Puglia;

c) redige la Relazione Morale ed il Bilancio Consuntivo;

d) predispone il Bilancio Preventivo;

e) convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e ne stabilisce l'ordine del giorno;

f) cura l'acquisizione per conto delle Federate dei contributi erogati da Enti Pubblici per disposizione di legge e ne cura l'assegnazione - entro quindici giorni - alle rispettive  Federate;

g) svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione della FIDAS- Puglia.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Sono valide le deliberazioni adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La mancata approvazione della Relazione Morale o del Bilancio Consuntivo da parte dell'Assemblea comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.

 Art. 11

Il Presidente ha la legale rappresentanza della FIDAS-Puglia e ne tutela l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

In particolare:

a) rappresenta la FIDAS-Puglia e ne ha la firma, che può delegare;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, di cui redige l'ordine del giorno;

d) iscrive nell'ordine del giorno del Consiglio Direttivo le richieste scritte motivate dei singoli Consiglieri;

e) è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri;

f) adotta, in caso di necessità, deliberazioni d'urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo per la ratifica;

g) è tenuto a convocare l'Assemblea Straordinaria su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei delegati.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

 Art. 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Esso elegge al suo interno il Presidente.

I suoi membri hanno mandato triennale e possono essere rieletti.

I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare l'amministrazione della FIDAS-Puglia; possono partecipare, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo, a cui vengono regolarmente invitati.

 Art. 13

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Esso elegge al suo interno il Presidente. I suoi membri hanno mandato triennale e possono essere rieletti.

Possono ricorrere al Collegio dei Probiviri gli Organi della FIDAS-Puglia e le Federate; il giudizio emesso dai Probiviri è definitivo.

 Art. 14

L'esercizio sociale ha inizio il I° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

 Art. 15

Le disponibilità finanziarie della FIDAS-Puglia sono costituite da:

a) quote annuali delle Federate;

b) contributi di Enti pubblici e privati ed offerte volontarie;

c) lasciti e donazioni.

 Art. 16

Il Bilancio consuntivo viene redatto dal Consiglio Direttivo, con chiara descrizione di tutte le entrate - compresi i beni, i contributi e i lasciti ricevuti - e le spese, opportunamente documentate; il Bilancio Preventivo viene predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Entrambi i Bilanci vengono discussi e approvati dall'Assemblea Ordinaria dei delegati, che delibera a maggioranza semplice.

 Art. 17

Le Federate cessano di far parte della FIDAS-Puglia:

a) per scioglimento;

b) per dimissioni;

c) per deliberazione motivata dell'Assemblea, previo parere vincolante dei Probiviri.

 Art. 18

Lo scioglimento della FIDAS-Puglia è deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria. Questa è valida con la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto; la deliberazione è valida con l'approvazione di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea, in caso di scioglimento, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.

Il patrimonio che si rende disponibile è ripartito, soddisfatte tutte le obbligazioni, tra le Federate al momento dello  scioglimento, in misura proporzionale alla quota associativa versata da ciascuna nell'anno precedente.

 Art. 19

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria. Questa è valida con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto; la deliberazione è valida con l'approvazione di almeno due terzi dei delegati presenti.

 Art. 20

Il presente statuto è integrato da un Regolamento di attuazione.

 Art. 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento, si rimanda allo Statuto della FIDAS Nazionale ed al Codice Civile.

 F I D A S - P u g l i a

 REGOLAMENTO

Art. 1: Generalità

La FIDAS-Puglia è costituita da Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue operanti sul territorio regionale, che svolgono la loro attività nell'ambito delle leggi vigenti in materia trasfusionale.

Obiettivo comune delle Aderenti è la promozione della donazione di sangue e di emocomponenti quale atto libero, volontario, gratuito e periodico, nonché il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale.

Le singole Associazioni e Federazioni sono rappresentate in seno alla FIDAS-Puglia dai propri delegati.

 Art. 2: Compiti della FIDAS-Puglia

La FIDAS-Puglia assolve i suoi compiti principalmente attraverso l'attività delle Federate, le quali pongono in atto iniziative concrete per il raggiungimento degli obiettivi comuni. Di tali attività la FIDAS-Puglia assume il coordinamento.

Essa promuove, inoltre, ogni azione intesa a realizzare:

- l'applicazione effettiva delle leggi regionali che tutelano gli interessi dei Donatori di Sangue e delle loro Associazioni e Federazioni;

- la più opportuna armonizzazione delle disposizioni regionali in materia trasfusionale;

- la presenza della FIDAS-Puglia in ogni utile occasione di incontro a livello regionale - laddove si trattino problemi riguardanti la Donazione di Sangue - e a livello locale - su richiesta delle Federate;

- la tutela della salute e della dignità del Donatore.

 Art. 3: Ammissione

Per aderire alla FIDAS-Puglia, le Associazioni e Federazioni presentano domanda al Presidente corredandola dell'attestazione di appartenenza alla FIDAS Nazionale.

Il Consiglio Direttivo esamina la richiesta e delibera l'ammissione.

 Art. 4: Doveri delle Federate

Le Federate sono tenute:

- al rispetto dei princìpi che sono alla base del rapporto federativo, sia per quanto si riferisce alle modalità di gestione, che alle competenze territoriali;

- a fornire la più ampia collaborazione al Consiglio Direttivo a supporto del miglior espletamento della sua attività;

- ad aderire, nei limiti delle loro disponibilità , alle iniziative promosse e sostenute dalla FIDAS-Puglia per il conseguimento degli scopi comuni;

- a sostenere, nell'ambito delle zone e delle componenti sociali in cui operano, la validità dell'unione federativa quale espressione regionale, diffondendone princìpi, denominazione e simboli.

Perché la FIDAS-Puglia svolga al meglio i suoi compiti istituzionali ed acquisisca una più influente presenza regionale, ogni iniziativa delle Federate particolarmente rilevante, o i cui effetti siano suscettibili di una eco regionale o, comunque, di diffusione in ambiti territoriali più ampi, deve essere programmata di concerto con gli Organi Direttivi della FIDAS- Puglia, affinché, attraverso il loro apporto e sostegno, esse possano inserirsi in modo ottimale nella linea politica regionale e nazionale e concorrere in modo diretto al conseguimento degli scopi comuni.

Le Federate sono inoltre impegnate a trasmettere all'Ufficio di Segreteria dati statistici annuali, utili alla compilazione di statistiche regionali.

 Art. 5: Contributi federativi

I contributi federativi vengono fissati anno per anno dall'Assemblea Ordinaria. Essi non possono comunque superare il 10% del contributo regionale spettante ad ogni singola Federata.

In caso di cessazione del rapporto federativo, i contributi non vengono restituiti.

 Art. 6: Assemblea delle Federate

L'Assemblea delle Federate è il massimo organo deliberante della FIDAS-Puglia ed è composto dai delegati delle singole Associazioni e Federazioni.

L'Assemblea viene convocata con lettera raccomandata che deve essere inviata alle Federate almeno 20 giorni prima della data fissata.

L'avviso deve contenere l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della convocazione.

L'Assemblea si intende costituita con la nomina di un suo Presidente e di un Segretario, eletti dai delegati su proposta del Presidente della FIDAS-Puglia.

Il Presidente dell'Assemblea ne accerta la validità in conformità dell'art. 8 dello Statuto.

In caso di mancata validità, il Consiglio Direttivo provvede ad una nuova convocazione entro trenta giorni.

Su indicazione dell'Assemblea, il voto può essere espresso:

- per appello nominale;

- per alzata di mano;

- con scheda segreta.

Tranne i casi esplicitamente indicati nello Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice.

 Art. 7: Elezioni delle cariche federative

Le elezioni delle cariche federative sono sempre effettuate in sede assembleare mediante scheda segreta.

I candidati sono i delegati designati dalle Federate, sia per il Consiglio Direttivo che per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea su indicazione delle Federate, al di fuori dei delegati.

I candidati sono espressi, sia per il Collegio dei Revisori dei Conti che per quello dei Probiviri, in numero di due per ogni Federata.

Il seggio elettorale è composto da tre membri: un Presidente e due scrutatori da questo proposti e nominati dall'Assemblea. Essi controllano la regolarità delle schede che provvedono a vidimare. Il voto è espresso annotando sulla scheda, uno per rigo, i nominativi dei candidati prescelti, o il numero ad essi corrispondente. Ogni scheda può esprimere non più di due preferenze per lo stesso Organo; le eventuali ulteriori preferenze sono nulle. Le schede votate vengono restituite ripiegate al Presidente del seggio. Questi, esaurito lo spoglio, proclama gli eletti in base al risultato delle votazioni nelle singole liste. In caso di parità di voti, vale la maggiore anzianità associativa.

Gli Organi neo-eletti si riuniscono sotto la presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità il più anziano di età associativa) per l'elezione dei rispettivi Presidenti e l'attribuzione delle cariche previste dallo Statuto.

I risultati di queste elezioni sono comunicati all'Assemblea prima del suo scioglimento e riportati nel verbale, che deve essere trasmesso a tutti i nuovi eletti ed alle Federate. La composizione dei nuovi Organi federativi deve essere comunicata dal Presidente della FIDAS-Puglia alle autorità ed enti ai quali ne spetti la conoscenza per legge.

 Art. 8: Consiglio Direttivo - Presidente - Vice-Presidente -Tesoriere

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente.

I membri elettivi del Consiglio Direttivo che, senza giustificarne i motivi, risultano assenti a due sedute consecutive, decadono e vengono surrogati dal Consiglio con la nomina dei primi dei non eletti (in caso di parità di voti, vale la maggiore anzianità associativa); così pure in caso di dimissioni o decesso, e comunque non oltre un terzo dei membri elettivi stessi.

Il Presidente comunica agli interessati ed alle Federate la deliberazione del Consiglio.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza del Presidente, il Vice-Presidente provvede, nel termine di trenta giorni da quando ne viene a conoscenza, a tutti gli adempimenti per l'elezione del nuovo Presidente, che resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, questo resta in carica per l'ordinaria amministrazione e per indire nuove elezioni entro sessanta giorni.

Il Presidente, oltre a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto, illustra all'Assemblea la Relazione Morale ed il Bilancio Consuntivo annuali, preventivamente discussi ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente, per delega del Presidente, rappresenta la FIDAS-Puglia quando necessario.

Il Tesoriere ha in consegna i fondi sociali e ne è il responsabile. Incassa ed esegue i pagamenti in base al mandato del Presidente. Predispone il Bilancio Consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

 Art. 9: Amministrazione e Bilanci

Le disponibilità economiche della FIDAS-Puglia devono essere amministrate con il criterio di una gestione intesa ad evitare passivi di bilancio.

Le scritture contabili devono essere tenute secondo le vigenti norme in materia, essere sempre aggiornate e fare riferimento a giustificativi che le documentano.

Il numerario di cassa deve essere depositato in conto corrente intestato alla FIDAS-Puglia, salvo normali piccole disponibilità per le spese correnti.

Il Bilancio Consuntivo deve indicare chiaramente le entrate e le uscite - raggruppate in voci omogenee -, con l'indicazione di tutti i contributi, i lasciti e le donazioni ricevuti durante l'anno di riferimento; esso deve essere trasmesso alle singole Federate contemporaneamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Bilancio di Previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del Bilancio Consuntivo e contenere le prevedibili imputazioni di entrata e di uscita.

 Art. 10: Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi con la frequenza necessaria per effettuare un regolare controllo della gestione della FIDAS-Puglia.

Esso ha altresì il compito di redigere collegialmente la relazione di competenza sul Bilancio Consuntivo ed illustrarla all'Assemblea.

La durata del suo mandato è triennale.

 Art. 11: Collegio dei Probiviri

I Probiviri decidono sulle eventuali vertenze poste al loro giudizio relative ai rapporti fra Associazioni federate e FIDAS- Puglia o fra gli Organi di questa.

Essi giudicheranno "ex bono ex equo" dopo aver sentito le parti ed esperito ogni tentativo di componimento della controversia.

Le loro decisioni sono inappellabili e devono essere comunicate per iscritto alle parti in questione, nonché al Consiglio Direttivo.

La durata del loro mandato è triennale.

 Art. 12: Gratuità delle cariche

Le cariche in seno alla FIDAS-Puglia non danno diritto a compenso.

Le spese sostenute dal Presidente e dai Consiglieri nell'espletamento dell'attività inerente al loro mandato sono rimborsabili da parte della FIDAS-Puglia, secondo modalità stabilite in via generale dall'Assemblea. Tali rimborsi vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

 Art. 13: Cariche onorifiche

L'Assemblea può conferire, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, cariche onorifiche.

La carica di Presidente onorario può essere conferita a coloro che abbiano ricoperto la carica  effettiva corrispondente per almeno sei anni.

Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire - senza voto deliberativo - alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali è regolarmente invitato.

 Art. 14: Carenze del Regolamento

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento provvede il Consiglio Direttivo con apposite deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea successiva al provvedimento.

Per quanto non contemplato dallo Statuto e dal Regolamento si fa riferimento, oltre che allo Statuto ed al Regolamento della FIDAS Nazionale, al Codice Civile

 Art. 15: Modifiche

Le modifiche al Regolamento sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, la cui validità è regolamentata dall'art. 8 dello Statuto; esse vengono deliberate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti dei delegati presenti.

contatti    FPDS    piazza Umberto I, pal. ex goccia del latte - 70121 BARI    tel/fax 080 5219118    e-mail fidas_fpds@yahoo.it